Articolo 1 – Definizioni

I seguenti termini sono utilizzati con i significati di seguito riportati:

  • Servizi: i servizi erogati da PQS regolamentati dalle presenti Condizioni Generali.
  • PQS: Port Quarantine Service S.r.l con sede legale in Genova, via Roma 9, P. IVA 02608220998, la società che eroga i Servizi.
  • Cliente: la persona giuridica che fruisce dei servizi PQS.
  • Condizioni Generali: le condizioni generali di adesione ai Servizi indicate nel presentedocumento.
  • Parti: PQS ed il Cliente collettivamente considerati; ciascuna Parte è indipendente e conserva la propria autonomia nello svolgimento delle attività di propria competenza e responsabilità.
  • Data di Conclusione: la data in cui si forma il consenso tra le Parti ed il Contratto si considera concluso.
  • Diritti di Proprietà Intellettuale: tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, brevetti per invenzione, modelli di utilità, disegni o modelli, marchi di prodotto o di servizio, denominazioni e marchi di fatto, software, database e relativi diritti d’autore, sia che i suddetti diritti siano registrati o meno, nonché formule, procedimenti di fabbricazione, tecnologie, segreti industriali, segreti commerciali, know-how e qualsiasi altro diritto o forma di protezione avente natura similare o effetto equivalente.

Articolo 2 – Oggetto – Conclusione ed efficacia del Contratto – Modalità di accesso ai Servizi

2.1 Oggetto del Contratto è la fornitura da parte di PQS dei Servizi richiesti dal Cliente nel rispetto delle presenti Condizioni Generali; Il Cliente non ha la facoltà di trasferire a terzi il Contratto o i diritti e gli obblighi che ne derivano senza l’autorizzazione scritta di PQS.
2.2 Il Cliente che intende usufruire dei Servizi deve accettare le presenti Condizioni Generali.
2.3 Per la fornitura dei Servizi, il Cliente segue le istruzioni per adesione indicate sul Portale WEB o comunicate via e-mail e sottoscrive le presenti Condizioni Generali.
2.4 L’accesso ai Servizi da parte del Cliente può avvenire per mezzo del Portale WEB o via e-mail.
2.5 Le informazioni richieste per l’accesso ai Servizi vengono trattate in assoluta conformità a quanto prescritto dal Regolamento Europeo 679/16 (GDPR).
2.6 Le Offerte di PQS, sotto qualunque forma, non sono vincolanti fino a quando non viene stipulato il Contratto e possono essere revocate da PQS; le offerte non si applicano agli incarichi futuri.
2.7 Qualora l’Offerta di PQS specifichi il periodo di validità e/o altre condizioni specifiche, il Cliente, se intende affidare i Servizi quotati nell’Offerta, deve sottoscrivere il Contratto entro il termine indicato, da ritenersi essenziale, ed alle condizioni stabilite.
2.8 Qualora per l’efficacia e l’esecuzione del Contratto si rendessero necessari ulteriori accordi, approvazioni, accettazioni, consensi o azioni similari, le Parti si impegnano ad attivarsi rapidamente, con correttezza e buona fede, per salvaguardare la conservazione del Contratto.
2.9 Nessuna modifica del Contratto può essere considerata produttiva di effetti e vincolante per le Parti se non risultante da atto scritto, firmato da entrambe le Parti da persona munita dei poteri necessari per impegnare il soggetto nel cui nome e nel cui interesse verranno sottoscritti gli eventuali patti modificativi e/o aggiuntivi e/o integrativi.
2.9.1 Le richieste di modifiche e/o integrazioni del Contratto vanno effettuate in forma scritta.
2.9.2 L’eventuale nullità di singole clausole contenute nel Contratto non pregiudica l’efficacia delle altre disposizioni e, pertanto, nell’ipotesi che una o più previsioni del Contratto dovessero essere dichiarate nulle o invalide per qualsiasi ragione, le altre previsioni resteranno pienamente in vigore e le Parti si impegnano sin d’ora, nel migliore spirito di buona fede, ad eseguire le disposizioni restate in vigore nonché a concordare e ad eseguire modalità che sostituiscano in forma valida, per il raggiungimento delle finalità del Contratto, la o le previsioni dichiarate nulle o invalide.
2.9.3 L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra costituenti violazioni del Contratto, non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni contenute nel Contratto.
2.9.4 Il Contratto è gestito secondo i parametri di cui all’art. 1375 c.c. Le Parti si impegnano quindi ad esaminare i problemi insorti per individuare azioni di miglioramento concedendosi reciprocamente un tempo sufficiente per rimediare al problema.
2.9.5. Il Contratto, in duplice originale, vincola le Parti dalla data della sua sottoscrizione, viene tradotto anche in lingua inglese ma rilevante e vincolante è il testo in lingua italiana.

Articolo 3 – Esecuzione del Contratto

3.1 PQS adempie alle obbligazioni a suo carico con la necessaria diligenza e in conformità alle disposizioni di legge, amministrative, regolamentari o di vigilanza applicabili ai Servizi.
3.2 PQS presta i Servizi con la propria organizzazione e/o i suoi ausiliari e stabilisce le modalità di esecuzione dei Servizi operando secondo il migliore interesse del Cliente.
3.3 Prima dell’esecuzione dei Servizi i container devono essere controllati e visionati dai tecnici di PQS per verificarne l’idoneità al trattamento secondo le disposizioni delle Autorità a destino.
3.4 La validazione relativa al buon esito dei trattamenti è di competenza dei tecnici fumigatori.
3.5 Il Certificato di avvenuto trattamento viene rilasciato solo al termine dei trattamenti conclusi con successo.
3.6 In nessun caso, la perdita di imbarchi dovuti a:
– ritardo nella consegna da parte del cliente del container da sottoporre a trattamento
– carico non idoneo al trattamento
– trattamenti non andati a buon fine costituisce titolo per richiedere eventuali addebiti in capo a PQS per maggiori soste, mancato imbarco, demurrage, detention, etc.
3.7 La merce stivata nei contenitori da trattare non viene, per nessun motivo, movimentata e/o manipolata dagli operatori e, pertanto, nessun danno al carico può essere ricondotto all’esecuzione dei Servizi.
3.8 Qualora, per effettuare il trattamento, si rendesse necessaria la movimentazione e/o la manipolazione della merce, il Cliente deve espressamente autorizzarla per iscritto e farsi carico dei rischi e dei costi.
3.9 In caso di ritardo nell’esecuzione dei Servizi, per motivi non imputabili a PQS, i tempi di esecuzione possono essere prolungati ed il Cliente, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne PQS da qualunque danno e/o richiesta risarcitoria, anche di terzi, compresa l’applicazione di eventuali penali.
3.9.1 PQS ha facoltà di intraprendere ogni azione rivolta a migliorare la prestazione dei Servizi tramite modificazioni, aggiornamenti, sostituzioni della tecnologia impiegata per l’esecuzione dei Servizi.
3.9.2 PQS può apportare al Contratto tutte le modifiche che si rendano necessarie, anche in corso di esecuzione, per adeguarlo ad eventuali necessità e/o richieste delle Autorità, anche al fine consentire in ogni momento a PQS il perfetto adempimento delle proprie obbligazioni, anche se mutate rispetto alla data della stipulazione del Contratto.

Articolo 4 – Obblighi del Cliente

4.1 Il Cliente si obbliga, al fine di consentire la esatta e puntale erogazione dei Servizi da parte di PQS, a (ad):
a) adempiere all’obbligo di pagamento dei corrispettivi ai sensi dell’Articolo 8;
b) porre in essere tutti gli adempimenti, preventivi e necessari alla stipula del Contratto, secondo le richieste ed indicazioni tecniche di PQS;
c) garantire a PQS la completezza ed esattezza delle informazioni e dei dati forniti;
d) attenersi alle istruzioni fornite da PQS;
e) garantire a PQS l’esecuzione dei Servizi in condizioni di sicurezza e senza interferenze;f) comunicare tempestivamente per iscritto al Service Desk di PQS fatti e circostanze ostative alla corretta, puntuale e sicura esecuzione dei Servizi;
e) comunicare per iscritto a PQS qualsiasi modifica dei propri dati identificativi, quali i dati relativi alla denominazione sociale, alla sede legale e/o altra sede e ai propri rappresentanti legali;
f) aggiornare tempestivamente i dati registrati affinché questi siano costantemente in vigore, completi e veritieri.
4.2 Qualora PQS esegua i Servizi in un sito scelto dal Cliente, si applicano le disposizioni che seguono:
a) il Cliente deve liberare tempestivamente il sito per consentire il libero e sicuro accesso del personale di PQS e/o di terzi incaricati da PQS, anche al fine del montaggio e installazione degli strumenti e apparecchi necessari per il trattamento;
b) il Cliente deve disporre delle autorizzazioni, approvazioni, permessi, licenze e concessioni necessari, affinché PQS possa eseguire i Servizi nel sito individuato;
c) il Cliente deve fare in modo che PQS possa disporre gratuitamente di tutti gli strumenti utili e necessari per l’esecuzione dei Servizi, salvo diversi accordi pattuiti;
d) il Cliente deve garantire, conformemente alle indicazioni di PQS, la presenza degli allacciamenti necessari (energia elettrica, acqua, scarichi etc.);
e) il Cliente è il responsabile per la sicurezza del sito prescelto;
f) il Cliente è costituito custode dei beni di PQS utilizzati per l’esecuzione dei Servizi;
g) PQS ha facoltà di ispezionare il sito in qualunque momento.
4.3 Il Cliente si assume ogni eventuale onere e responsabilità derivanti, dipendenti, connessi, consequenziali all’inesatto adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti; laddove detto inadempimento provochi, direttamente o indirettamente, obblighi risarcitori in capo a PQS e/o l’attribuzione di penalità o sanzioni o diminuzioni di introiti di qualsivoglia genere a carico di PQS stessa e, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne PQS da qualsiasi danno e/o richieste risarcitorie, anche di terzi, compresa l’applicazione di eventuali penali, che a qualunque titolo, possa derivare dal suo operato.
4.4 PQS ha facoltà di sospendere l’esecuzione del Contratto qualora il Cliente non ottemperi ai suoi obblighi derivanti dal Contratto; il Cliente deve approntare tutti i rimedi per il contenimento delle conseguenze negative e per la ripresa dell’esecuzione dei Servizi; la sospensione non pregiudica gli altri obblighi, compreso il pagamento a favore di PQS dei corrispettivi concordati e degli eventuali extra costi sostenuti e/o da sostenersi.

Articolo 5 – Sicurezza
5.1 Non appena una Parte viene a conoscenza di una lacuna o di una potenziale lacuna a  causa della quale le merci o i locali ove vengono eseguiti i Servizi non soddisfino (più) i requisiti di sicurezza, tale Parte deve comunicarlo immediatamente all’altra Parte. La Parte deve comunicare il tipo di lacuna e (se ragionevolmente noti) gli eventuali rischi/conseguenze per le persone, gli animali e/o l’ambiente nonché tutte le altre informazioni che possono essere rilevanti per porvi rimedio ed ottemperare alle prescrizioni di legge.
5.2 Qualora a giudizio di PQS siano necessarie ulteriori informazioni sui potenziali rischi e/o sulle misure da adottare, il Cliente deve fornire tutte le informazioni di cui dispone o quelle di cui possa ragionevolmente disporre.
5.3 Ove PQS lo ritenga necessario, il trasferimento di informazioni avviene nel corso di un apposito incontro, suggellato da specifico verbale di sopralluogo, con il quale viene accettato espressamente, mediante sottoscrizione, il piano dei rischi e delle misure di prevenzione e di emergenza da adottarsi; il piano ed il verbale costituiranno parte integrante del Contratto ed avranno valore di modifica contrattuale.
5.4 PQS riconosce il diritto del Cliente di verificare l’idoneità tecnico-professionale di PQS stessa, anche con riguardo all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi incidenti sull’attività oggetto dei Servizi e si impegna ad allontanare le persone addette ai Servizi che dovessero compiere violazioni delle norme antinfortunistiche o tenere una condotta pregiudizievole della sicurezza.

Articolo 6 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

6.1. Il Cliente riconosce espressamente che tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale tutelabili sulla base delle norme relative al diritto d’autore e/o del Codice della proprietà industriale e/o di altre disposizioni di legge, a tutela, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, di know-how, brevetti, segreti industriali, formule, algoritmi, modelli, banche dati e simili, relativi ai Servizi, messi a disposizione da parte di PQS, restano nella titolarità esclusiva di PQS.
6.2 Il Cliente deve altresì risarcire PQS per tutti i costi, rivendicazioni, richieste, spese e responsabilità di qualsiasi natura incorsi come risultato della violazione di qualsiasi diritto inerente la proprietà intellettuale posta in essere dal Cliente per quanto riguarda le informazioni, i beni e i servizi impiegati nell’esecuzione del Contratto.

Articolo 7 – Forza Maggiore
7.1 PQS non è responsabile per ritardi o inadempimenti nell’esecuzione dei Servizi, ove gli stessi si siano verificati per impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero a causa di eventi di forza maggiore o caso fortuito (“Eventi di Forza Maggiore”).
7.2 Per le finalità del presente Articolo, si intendono Eventi di Forza Maggiore tutti gli eventi al di fuori del ragionevole controllo o, comunque, non prevedibili, dipendenti da fatti naturali o di terzi, che limitino o impediscano l’adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno considerarsi Eventi di Forza Maggiore:
(a) guerre, dichiarate o meno, rivoluzioni, sommosse, epidemie, invasioni, conflitti armati, atti di terrorismo;
(b) scioperi a carattere nazionale o aziendale o occupazioni di siti in relazione a manifestazioni di protesta di categoria a carattere nazionale o aziendale;
(c) provvedimenti di autorità giudiziarie, attività e/o decisioni della Pubblica Amministrazione, limitazioni legali, nonché atti ed ordini dell’Autorità Militare aventi un impatto diretto sulla Parte contraente e non derivanti da causa imputabile a quest’ultima;
(d) esplosioni, incendi, fulmini, alluvioni, catastrofi naturali, terremoti o simili eventi;
(e) difetti occulti nei macchinari e nella attrezzature;
(f) inadempienza da parte del Cliente nell’apportare le modifiche raccomandate da PQS o inadempienze da parte del Cliente nell’adottare procedure accurate nella verifica dei dati prima dell’esecuzione dei Servizi o azioni di terzi al di fuori del ragionevole controllo delle Parti;
(g) guasti alla rete o agli impianti di erogazione del servizio, inadempienze o inefficienze di gestori di rete, nonché mancanza di materie prime, energia o trasporti.
Nei casi suddetti, la mancata prestazione non costituirà inadempimento, o motivo di sospensione dei pagamenti o di risoluzione;
(h) condizioni meteo che non consentono l’esecuzione dei Servizi in sicurezza.

Articolo 8 – Corrispettivi, fatturazione e pagamento

8.1 I corrispettivi concordati sono:
a. in euro e non includono l’IVA ed altre eventuali imposte governative;
b. non includono spese di viaggio, di soggiorno e altre spese, incluse quelle addebitate da terzi a PQS nell’ambito dell’esecuzione dei Servizi.
8.2 Il Cliente deve saldare le fatture di PQS entro la scadenza indicata nelle fatture.
8.3 In caso di ritardato pagamento PQS applica gli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 e ss modifiche.
8.4 I corrispettivi pattuiti sono definiti a conclusione di una ponderata trattativa tesa a garantire il rispetto degli standards di efficienza e di efficacia dei Servizi, elementi qualificanti del Contratto.
8.5 Gli oneri gestionali e la particolarità delle attività prestate, e dei costi dalle stesse generati, rendono comunque indispensabile un monitoraggio continuo al fine di apporre eventuali ed indispensabili correttivi per adeguarsi a mutati scenari di mercato, normativi, regolamentari.
8.6 Eventuali contestazioni e/o azioni, anche giudiziarie, relativamente alle prestazioni fornite da PQS ai sensi del Contratto, non danno titolo al Cliente per sospendere i pagamenti degli importi da esso dovuti o che maturino nel corso della contestazione o controversia.
8.7 Il Cliente non può, senza consenso di PQS, compensare gli importi dovuti per la fruizione dei Servizi con eventuali importi reclamati a titolo di risarcimento del danno.

Articolo 9 – Responsabilità di PQS – Limitazioni e Penali

9.1 PQS non è responsabile nei confronti del Cliente e/ dei suoi danti/aventi causa e/o di terzi per il ritardo o la mancata esecuzione dei Servizi, causati da circostanze imprevedibili e/o non controllabili e/o non imputabili e/o per fatto del terzo (esemplificativamente: caso fortuito, forza maggiore, sospensione dei lavori imposta dalla Pubblica Autorità, interruzione di pubblico servizio). In via generale, la responsabilità di PQS in relazione alle obbligazioni e alle
responsabilità di cui al Contratto è soggetta alle limitazioni di seguito indicate.
9.2 PQS non assume altri obblighi e altre garanzie che quelli espressamente previsti nel Contratto e questi sostituiscono qualsiasi altra garanzia implicita o esplicita, inclusa qualsivoglia garanzia per vizi e/o relativa all’idoneità rispetto a uno scopo o impiego specifico, fatte solamente salve eventuali disposizioni inderogabili di legge.
9.3 In nessun caso PQS è responsabile nei confronti del Cliente per i danni costituiti da lucro cessante, perdita di opportunità commerciali o di risparmi, perdita di dati, perdita di efficienza amministrativa, danni all’immagine o perdita di reputazione commerciale ed il Cliente prende atto che PQS non risponde di alcuna perdita, danno o lesione, siano essi diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili tra i quali, in via esemplificativa e non esaustiva, perdite economiche/finanziarie, di affari, ricavi e di utili e/o avviamento commerciale, comunque inerenti o connessi al cattivo funzionamento, sospensione o interruzione dei Servizi dovuti a cause di forza maggiore, così come individuate nell’ art. 7 e, comunque, a fatti non imputabili alla stessa, anche se relativi ai sistemi utilizzati per
fornire i Servizi.
9.4 L’importo complessivo risarcibile da PQS per danni dalla stessa cagionati al Cliente in relazione alle obbligazioni di cui al Contratto, che dovessero manifestarsi anche successivamente alla cessazione del Contratto stesso, riguarderanno solo ed esclusivamente quelli relativi ai certificati di fumigazione (trattamento + emissione certificato) e non potrà in ogni caso superare l’importo pari alla Tariffa pagata dal Cliente per gli ultimi 3 (tre) mesi (“Indennizzo Massimo”). L’Indennizzo Massimo comprenderà qualsiasi penale e/o indennizzo, restituzione di prezzo e costo sostenuto; il Cliente rinuncia ai danni ulteriori e indiretti, salva la responsabilità di PQS per dolo e/o colpa grave.
9.5 PQS non è responsabile in alcun modo per i costi di logistica. A PQS non potrà essere richiesto alcun rimborso, risarcimento e/o compensazione per quanto riguarda i costi di logistica e/o accessori ad esclusione di quelli strettamente legati al trattamento ed emissione certificato.
9.6 PQS non è responsabile per eventuali manomissioni, forzature ed accessi fraudolenti ai siti del trattamento, che non siano imputabili a PQS, atti a compromettere la qualità dei Servizi.
9.7 Gli obblighi di risarcimento previsti dal presente Articolo si applicheranno a condizione che il Cliente che rivendichi il risarcimento:
– notifichi tempestivamente qualsiasi circostanza rispetto alla quale l’obbligo di risarcimento possa diventare applicabile per consentire a PQS di esaminare in dettaglio la questione e di approntare una difesa; la mancata notifica libererà PQS dagli obblighi previsti nel presente Articolo; – dia a PQS la piena opportunità di approntare le controdeduzioni o la linea difensiva e di preventivamente approvare per iscritto qualsiasi accordo transattivo.
9.8 ll diritto di ottenere il risarcimento ai sensi del presente Articolo decadrà se non esercitato entro 6 (sei) mesi dalla data in cui il Cliente ha avuto conoscenza dei fatti sui quali intende fondare la propria pretesa.
9.9 Il Cliente collaborerà in buona fede per il raggiungimento di una transazione conveniente; PQS sarà integralmente liberata in caso di transazioni stipulate dal Cliente senza il suo consenso.
9.10 Le disposizioni del presente Articolo rimangano efficaci oltre la scadenza, la risoluzione o la cessazione per qualsiasi causa del Contratto.

Articolo 10 – Inadempimento e Risoluzione

10.1 Il Contratto può essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. con semplice avviso scritto di una Parte all’altra in caso di (i) sottoposizione a procedure concorsuali o istanza per la sottoposizione alle stesse, (ii) convocazione di assemblea per la deliberazione della richiesta di sottoposizione a procedure concorsuali, (iii) messa in liquidazione, (iv) cessione ai creditori di una parte sostanziale delle proprie attività, (v) insolvenza, (vi) cessazione dell’attività.
10.2 Qualora il Cliente non adempia agli obblighi contrattuali o se esistono motivi fondati di temere che non sia in grado di ottemperare ai suoi obblighi, PQS ha diritto, alternativamente, di sospendere l’esecuzione o di risolvere il Contratto; il Cliente deve comunque saldare integralmente il corrispettivo concordato, anche a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti da PQS in ragione dell’inadempimento.
10.3 Salvo in caso di dolo o colpa grave di PQS, il ritardo nell’esecuzione dei Servizi e/o eventuali contestazioni del trattamento eseguito, non conferiscono al Cliente il diritto di risolvere, totalmente o parzialmente, il Contratto ed il diritto al risarcimento del danno; in tali casi le Parti si impegnano a incontrarsi per esaminare il problema insorto ed individuare le azioni necessarie; ove non si giungesse ad un soluzione, il contratto sarà da considerarsi consensualmente risolto senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione o diffida.

Articolo 11 – Riservatezza

11.1 Le informazioni di cui le Parti vengano in possesso in relazione al presente Contratto ed al relativo adempimento e/o scambiate tra le Parti con riferimento al Contratto e/o ai relativi allegati (collettivamente: “Informazioni Riservate”) sono da considerarsi coperti da riservatezza.
11.2 Le Parti manterranno le Informazioni Riservate come tali ed opereranno i loro migliori sforzi affinché eventuali terze parti a conoscenza delle Informazioni riservate mantengano tale confidenzialità.
11.3 Nonostante quanto sopra riportato, ogni Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate:
i. nella misura in cui sia ragionevolmente richiesto, ai propri impiegati o rappresentanti, ai fini del corretto adempimento del Contratto;
ii. nella misura in cui sia ragionevolmente richiesto, nei rapporti con i rispettivi Istituti di Credito, Revisori, avvocati, ovvero altri consulenti professionali;
iii. nella misura in cui sia ragionevolmente richiesto, ai rispettivi azionisti, ai soli fini di ottenere eventuali approvazioni societarie che siano necessarie ai sensi del presente contratto o dalla legge; nonché
iv. nella misura in cui sia necessario, per il rispetto di qualsivoglia autorizzazione legale o amministrativa cui le parti debbano sottostare, a condizione che una comunicazione in merito sia data con ragionevole preavviso all’altra parte prima della divulgazione a terzi.
11.4 Anche se, ai sensi del presente articolo, una Parte ha il diritto di divulgare alcune o tutte le Informazioni Confidenziali, la Parte dovrà tuttavia ed in ogni caso fare quanto ragionevolmente possibile per preservarne la confidenzialità nella sua massima estensione.
11.5 Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Informazioni Confidenziali che siano divenute di dominio pubblico, salvo che questo sia stato determinato da inadempimento imputabile ad una Parte.
11.6 Le Parti garantiscono inoltre che i propri dipendenti e/o collaboratori comunque interessati dalla gestione del servizio assicurino gli standard di massima riservatezza con riferimento ai dati personali dei soggetti con cui venissero a contatto, impegnandosi alla gestione e trattamento degli stessi secondo le normative applicabili.
11.7 La presente clausola di riservatezza rimarrà valida ed efficace quantomeno per la durata del Contratto, e comunque per un periodo non inferiore a 3 anni dopo la perdita di effetti – per qualsiasi motivo – del Contratto.

Articolo 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – GDPR

12.1 Le Parti riconoscono e accettano che, se una parte tratta dati personali così come definiti nel Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Concilio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (definito anche “GDPR”), deve farlo nel rigoroso rispetto del GDPR.
12.2 Inoltre, le Parti garantiscono e si impegnano ad osservare debitamente tutti gli obblighi ad esse imposti dalle leggi, dai regolamenti e dalle migliori prassi in materia di protezione dei dati a questo riguardo, dove il GDPR deve essere considerato lo standard minimo.
12.3 La divulgazione dei Dati Personali a terze parti, con qualsiasi mezzo, è vietata, ad eccezione dei casi in cui sia imposta o in virtù della legge, o nel caso in cui sia stata ottenuta un’approvazione scritta e informata.
12.4 Le Parti riconoscono che gli obblighi di questo articolo sono essenziali e che qualsiasi violazione potrebbe seriamente danneggiare la reputazione e gli interessi e potrebbe inoltre avere un impatto (finanziario) significativo. Pertanto, le Parti saranno responsabili per eventuali danni imputabili a qualsiasi inadempienza da parte loro.

Articolo 13 – Legge Applicabile, Foro Competente, Risoluzione delle Controversie

13.1 Il Contratto è regolato ed interpretato secondo la legge italiana.
13.2 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al Contratto sarà competente, in via esclusiva, il foro di Genova.
13.4 Qualora insorga una controversia, le Parti si impegnano secondo buona fede, non solo sul piano giuridico, ma anche come impegno di correttezza ad individuare una soluzione concordata ed accettabile per entrambi. Qualora a giudizio di una o di entrambe le Parti non sia possibile addivenire ad una soluzione accettabile entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione del reclamo in forma scritta, ciascuna Parte avrà diritto di adire la competente autorità giudiziaria.